Art. 3.

      1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate azioni esecutive. Quelle precedentemente intraprese restano sospese sino all'esito del procedimento di prevenzione e i beni oggetto d'esecuzione sono

 

Pag. 16

presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
      2. Le esecuzioni vanno riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca esse si estinguono.
      3. In caso di confisca, il creditore procedente e quelli intervenuti anteriormente al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2741 e seguenti del codice civile, se ed in quanto siano stati ammessi nel procedimento di verifica dei crediti previsto dagli articoli 2, 4 e 5 della presente legge.
      4. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, il terzo, che sia parte del giudizio, deve essere chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione e può, con l'assistenza di difensore, nel termine Stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini dell'accertamento del proprio diritto. Il giudizio prosegue davanti al giudice della prevenzione. In caso di revoca definitiva della cautela o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno.